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23 Feb 2010
Trasformazione del C.U.RA. in società consortile.
Il C.U.RA. diventa società consortite a responsabilità limitata.
Dal 23 febbraio 2010 il C.U.RA. diventa società consortile a responsabilità limitata. La nuova ragione sociale è C.U.RA. Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l. mentre restano invariati tutti gli altri dati (sede legale, P.IVA C.F. ecc.).
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4 Gen 2010
Aggiornamento Tariffe di Trasporto del gas naturale.
L'Autorità ha aggiornato le tariffe di trasporto per l'anno 2010.
L'Autorità per l'energia (AEEG) ha pubblicato la delibera ARG/gas 198/09 con la quale approva le tariffe di trasporto di gas naturale per l'anno 2010. Le tariffe sono articolate in corrispettivi entry/exit sulla capacità giornaliera impegnata, corrispettivi variabili sull'energia vettoriata e un corrispettivo transitorio per il servizio di misura.
La delibera è disponibile sul sito www.autorita.energia.it nell'area Provvedimenti.
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23 Dic 2009
Misure volte al contenimento dei consumi di gas naturale.
Ministero e AEEG hanno pubblicato nuove disposizioni normative.
Il Ministro dello Sviluppo economico in data 17/12/2009 ha decretato le disposizioni normative in materia di contenimento dei consumi di gas naturale per il periodo dal 18/01 al 04/4/2010. Il decreto rivede alcuni criteri definiti con il D.M. 11/9/2007, in particolare prevede il carattere volontario all'adesione da parte dei clienti dotati di misura giornaliera. Contestualmente l'Autorità per l'energia (AEEG) ha pubblicato la delibera ARG/gas 200/09 che dispone le modalità applicative e i corrispettivi dei premi e penali.
Le aziende coinvolte saranno contattate direttamente dall'ufficio operativo di Faenza.
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28 Set 2009
Proroga validità tariffe di trasporto del gas naturale.
L'Autorità per l'energia ha pubblicato la delibera ARG/gas 135/09.
L'Autorità per l'energia, con la delibera ARG/gas n. 135/09, ha prorogato fino al 31/12/2009 le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale in vigore nell'anno termico 2008-2009.
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2 Lug 2009
Aggiornamenti prezzi e tariffe.
Gli utenti registrati possono scaricare i documenti dall'area riservata.
Nell'area riservata alla voce documenti sono disponibili gli aggiornamenti delle tariffe regolate e dei prezzi di vendita praticati dal Consorzio.
Tutti gli utenti registrati sono invitati a prenderne visione.
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30 Giu 2009
Approvazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per il 2009
L'Autorità per l'energia ha pubblicato la delibera ARG/gas 79/09
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con il provvedimento ARG/gas 79/09 ha approvato le tariffe di distribuzione del gas naturale che entrano in vigore dal 1 luglio 2009 e scadranno il 31/12/2009.
Le tariffe vengono applicate senza l'azzeramento degli scaglioni di consumo relativi al primo semestre 2009. Ai consumi di competenza del primo semestre 2009 si applicano in modo definitivo le tariffe vigenti nell'anno termico 2007-2008 (1/10/2007-30/9/2008) senza l'applicazione del coefficiente C introdotto con la delibera ARG/gas 69/09.
Il provvedimento è disponibile nel sito www.autorita.energia.it nell'area Provvedimenti.
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15 Giu 2009
Disposizioni urgenti in materia di misura del gas naturale.
L'Autorità per l'energia ha pubblicato la delibera ARG/gas 69/09
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha approvato con la delibera ARG/gas 69/09 del 5 giugno 2009, sostanziali modifiche alla normativa vigente in materia di misura del gas naturale presso i punto di riconsegna in capo ai clienti finali. Ai fini della misurazione dei consumi di gas dei clienti finali, dal 1 luglio 2009 entra in vigore il coefficiente di conversione C che sostituisce i vecchi coefficienti K e M.
Ricordiamo che il coefficiente K era applicato direttamente ai consumi, mentre il coefficiente M adeguava le tariffe regolate di vendita e di distribuzione.
Pertanto, dal 1 luglio 2009, la misurazione e la tariffazione saranno uniformate per tutti i clienti finali.
Vengono confermati gli obblighi di rilevazione delle misure da parte del distributore con diversa periodicità (annuale, semestrale, mensile) secondo la classe di consumo del cliente finale (fino 500 mc/anno, fino 5000 mc/anno, oltre 500 mc/anno). Resta salva la facoltà di autolettura del contatore da parte del cliente finale.
La delibera introduce ulteriori modifiche relative alla disciplina di vendita del gas naturale.
Il provvedimento ARG/gas 69/09 è disponibile nel sito www.autorita.energia.it nell'area Provvedimenti.
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3 Apr 2009
Aggiornamenti prezzi e tariffe.
Gli utenti registrati possono scaricare i documenti dall'area riservata.
Nell'area riservata alla voce documenti sono disponibili gli aggiornamenti delle tariffe regolate e dei prezzi di vendita praticati dal Consorzio.
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12 Nov 2008
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/01/2008, n. 37
disposizioni in materia di impianti negli edifici
Il D.M. 22/01/2008 n.37 (GU n 61 del 12/03/2008), relativo al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, è entrato in vigore in data 27/03/2008.
In base a tale norma, il committente di lavori per una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, entro 30 giorni dall'allacciamento, è tenuto a consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.
Il C.U.RA, in qualità di venditore di energia elettrica e gas, è tenuto pertanto a raccogliere tale documentazione dai clienti che si trovino nella condizioni previste dal decreto.
Si allega il testo del D.M.
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30 Set 2008
Esclusione accise per processi mineralogici
ulteriori precisazioni dell'agenzia delle dogane
L’Agenzia delle Dogane ha emanato il 5 agosto scorso la circolare n. 32/D, che contiene diverse precisazioni sulle problematiche applicative del D.Lgs. 26/2007. Si riassumono di seguito le novità rilevanti del nuovo documento dell’Agenzia. DECORRENZA DELL’ESCLUSIONE Con riferimento al momento di applicazione dell’esclusione della tassazione degli impieghi per processi mineralogici introdotta dal D.Lgs. 26/2007 la circolare riafferma la «decorrenza dal 1° giugno 2007, per le situazioni già in essere dalla data di entrata in vigore del Decreto Leg.vo n. 26/2007, tenuto conto della portata della norma agevolativa». Si precisa inoltre che «la non immediata applicazione delle innovazioni introdotte, dovuta alle necessità connesse all’accertamento della sussistenza e dell’entità del beneficio fiscale, non può far venir meno il diritto all’esclusione dal campo di applicazione dei consumi con la decorrenza prevista dalla legge ». La precisazione fornita è valida «in relazione a tutti i prodotti». Con particolare riferimento ai consumi di energia elettrica per impieghi esenti si aggiunge che il beneficio relativo «al periodo pregresso compreso tra la suddetta data ed il rilascio della licenza fiscale per officina di acquisto» dovrà essere riconosciuto «mediante ricostruzione dei consumi aventi titolo all’esclusione dalla tassazione sulla base di elementi oggettivi, quali le fatture di acquisto dell’energia elettrica afferenti il periodo in questione e le modalità poste in essere all’atto della costituzione dell’officina, per la quantificazione dei consumi tassati». RIMBORSI DELL’ACCISA L’accisa versata sul periodo intercorrente tra il 1° giugno 2007 e il rilascio della licenza di officina d’acquisto per impieghi non sottoposti a tassazione può essere rimborsata «mediante accredito di imposta da utilizzarsi sui successivi pagamenti di accisa, previa presentazione di apposita documentata istanza, nei tempi previsti dal comma 2 del medesimo art. 14, con le modalità prescritte dall’art. 6 del decreto 12.12.1996 n. 689». Resta comunque la possibilità di richiedere il rimborso in denaro. QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI TASSATI Circa le modalità di quantificazione dei consumi elettrici la circolare riafferma «l’opportunità di procedere alla determinazione dei consumi presunti da assoggettare all’accisa sulla base di dati tecnici, in luogo dell’installazione di distinti contatori, con particolare riguardo a situazioni dove i consumi tassati rappresentano una minima percentuale rispetto al consumo globale dello stabilimento». In proposito la circolare assicura gli uffici territoriali che «la determinazione dei consumi mediante stipula di appositi atti di convenzione sulla base di dati tecnici (somma degli assorbimenti di energia elettrica di ogni utenza tassata con riferimento ad un congruo numero di ore di funzionamento), rappresenta, nei casi in questione, cautela sufficiente a garantire gli interessi dell’Erario». APPLICAZIONE SCAGLIONI DI CONSUMO La medesima circolare si occupa anche dell’ipotesi di acquisto di energia elettrica da due fornitori. In proposito viene ricordato che in questi casi le aziende con consumi superiori a 200.000 kWh/mese possono essere riconosciuti soggetti obbligati. Ciò permette il cumulo dei due consumi «ai fini del raggiungimento degli scaglioni mensili previsti per l’addizionale provinciale (applicabile ai primi 200.000 kWh per mese) e per l’accisa (esenzione totale dall’accisa in caso di consumi superiori a 1.200.000 kWh per mese negli opifici industriali)». La circolare chiarisce che tale ipotesi è realizzata anche «in presenza di autoproduzione e acquisto di energia elettrica…… dovendosi considerare alla stregua di una fornitura l’energia elettrica prodotta per uso proprio».
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22 Ago 2008
Informativa sui livelli di qualità del servizio di vendita dell' en. elettrica
Ai sensi della delibera AEEG 333/07
Con l’approvazione della Deliberazione n° 333/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, sono stati stabiliti i livelli di qualità commerciale per i servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell’energia elettrica.
In particolare, per il servizio di vendita dell’energia elettrica, il venditore è obbligato nei confronti dei suoi clienti al rispetto di livelli specifici e generali di qualità commerciale.
Per maggiori informazioni leggi l'informativa.
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8 Lug 2008
Piano di emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico
PESSE
E' stato predisposto dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (TERNA Spa) e dalle aziende distributrici il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) per far fronte, in caso di emergenza, a eventuali richieste di energia elettrica che superino la capacità di offerta del nostro Paese.
Nei casi di emergenza, il PESSE viene applicato dalle aziende distributrici, su specifica disposizione di TERNA, ogni qualvolta questa ultima società ritenga che la richiesta di energia elettrica possa superare la disponibilità dell'offerta. Nei predetti casi, dunque, TERNA richiede a Enel Distribuzione ed alle Aziende distributrici di predisporre tutto quanto necessario all’applicazione del PESSE.
Per maggiori informazioni:
* criteri Enel Distribuzione di applicazione del PESSE
* nell'area riservata, nella scheda anagrafica, è pubblicato il gruppo di distacco assegnato da Enel Distribuzione a ciascun punto di prelievo.
* contattare l'ufficio C.U.Ra.
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